Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per le diverse aree specialistiche e per le professioni sanitarie coinvolte nel sistema della formazione continua.
I crediti ECM rappresentano l’unità di misura della formazione continua e vengono assegnati alle attività formative accreditate secondo criteri stabiliti dagli organismi competenti.
Nel percorso storico del programma ECM, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha previsto una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente. Nella fase iniziale, a partire dal 2002, il sistema ha previsto un incremento graduale dei crediti richiesti ai professionisti sanitari:
2002: 10 crediti
2003: 20 crediti
2004: 30 crediti
2005: 30 crediti
2006: 30 crediti
2007: 30 crediti
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’Accordo Stato-Regioni relativo al riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina. L’accordo ha definito una nuova organizzazione del sistema ECM e ha introdotto una programmazione triennale dell’obbligo formativo.
Per il triennio 2008-2010 era previsto un obbligo formativo complessivo di 150 crediti, con una ripartizione annuale orientativa di 50 crediti all’anno, secondo limiti minimi e massimi stabiliti dal sistema ECM.
La successiva evoluzione del programma ECM ha confermato l’importanza della formazione continua come strumento di aggiornamento, qualificazione professionale e miglioramento della qualità dell’assistenza.
I crediti acquisiti attraverso corsi, eventi residenziali, formazione sul campo, formazione a distanza e altre attività riconosciute concorrono alla costruzione del percorso formativo del professionista sanitario, secondo le regole previste per ciascun periodo formativo.
Per la verifica della propria posizione individuale, dei crediti maturati, di eventuali esoneri, esenzioni o recuperi, il professionista sanitario deve fare riferimento agli organismi competenti e alla propria area riservata nei sistemi ufficiali dedicati alla gestione dei crediti ECM.